Guida in stato di ebbrezza
In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora l’alcoltest risulti positivo, sarà onere della pubblica accusa dimostrare il regolare funzionamento dell’etilometro, nonché la sua omologazione e la sua sottoposizione a revisione.
Ne consegue che, in assenza di revisione periodica, le misurazioni effettuate non posso considerarsi valide e non spetterà alla difesa di parte la difficile (se non impossibile) dimostrazione circa eventuali malfunzionamenti dell’apparecchio.La maggiore tutela ai conducenti accusati di guida in stato di ebbrezza viene riconosciuta dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 38618/2019 che in tal modo fa valere anche in sede penale un principio sinora applicato solo in campo civile.Pertanto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.