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Movimentazioni di denaro e bancarotta fraudolenta per distrazione

Movimentazioni di denaro e bancarotta fraudolenta per distrazione

La Cassazione penale analizza la condotta distrattiva che sarebbe consistita nel prelievo di somme di denaro dalle casse societarie e la relativa fattispecie di reato (sentenza n. 29864/2021)

Estremamente interessante è la sentenza 18 febbraio – 29 luglio 2021, n. 29864  della Corte di Cassazione, pronunciatasi in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, reato previsto e punito dall’art. 216 L.F. (“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto (….) in tutto o in parte i suoi beni”).

Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte sull’impugnazione proposta dall’imputato della Sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva ribaltato la pronuncia assolutoria resa in primo grado dal Tribunale di Rimini. Proprio per tale motivo ed atteso che con ricorso per cassazione l’imputato aveva lamentato nella sentenza della corte territoriale il travisamento della prova testimoniale e documentale, i Giudici di Piazza Cavour hanno dapprima affrontato in modo piuttosto approfondito il tema della rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.), ripercorrendo sul punto i precedenti insegnamenti giurisprudenziali in materia a cominciare dalla Sentenza “Dasgupta” a Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., 28 aprile 2016 n. 27620).

Esaurita l’anzidetta questione processuale, la Suprema Corte è passata all’analisi della condotta contestata asseritamente distrattiva – e quindi della relativa fattispecie di reato oggetto del capo d’imputazione – che sarebbe consistita nel prelievo di somme di denaro dalle casse societarie.

La decisione cui è giunta la Suprema Corte muove innanzitutto dalla considerazione, assai interessante, per cui la sentenza assolutoria del Tribunale riminese aveva richiamato un “principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di ‘indici di fraudolenza’, rinvenibili ad esempio nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo alla cointeressa dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa”.

Sulla scorta di una così chiara e completa premessa, prosegue la Sentenza in questione affermando che gli “indici di fraudolenza” erano stati esclusi dal Giudice di primo grado in quanto l’imputato, imprenditore edile a capo di un gruppo avente ad oggetto costruzione e vendita di unità immobiliare, aveva in realtà posto in essere operazioni finalizzate a salvare l’azienda, volte a conseguire entrate utili per coprire i debiti e pagare le spese correnti.

In particolare, era stato positivamente valorizzato sia l’intervenuto concordato preventivo con le Banche sia la sottoscrizione di contratti di locazione produttivi di utili sia soprattutto il diversificato intervento dell’imprenditore sul patrimonio immobiliare, allorché aveva dato precedenza all’ultimazione di quegli immobili che potevano essere posti in locazione rispetto agli appartamenti in costruzione (bloccando quest’ultimi).

Proprio sul punto, conclude la Suprema Corte che “come dimostrato dal ricorrente, dai partitari che la curatrice ha esaminato, allegati al ricorso, si evince che gli esborsi di denaro di cui essi danno contezza sono stati indicati con la dicitura ‘pagamenti fornitori’ che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero proprio i fornitori che hanno prestato la loro opera ed i loro servizi per consentire il completamento degli appartamenti” grazie ai quali l’imputato si riprometteva di dar sostegno finanziario all’azienda.

Oltre alle suesposte conclusioni, non si possono trascurare le precedenti considerazioni contenute nella recentissima Sentenza della Cassazione riguardo l’elemento oggettivo e soggettivo che connotano e devono presiedere la fattispecie criminosa per distrazione: “integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori…….Distrazione, in relazione alla quale va parametrato l’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni assunte”.

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 29864/2021 

 

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