Permessi premio ai condannati per reati ostativi
Con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co. 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ord. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.Con questa importante pronuncia, la Consulta ha sottratto all’applicazione del meccanismo “ostativo” previsto dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. la disciplina relativa alla concessione del beneficio del permesso premio di cui all’art. 30-ter ord. penit. La presunzione di pericolosità – stabilita dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. per il condannato che non collabora con la giustizia – resta, ma non in modo assoluto, perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti.
Dunque, la presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa. Per la Corte costituzionale, se la persona condannata non collabora, non può essere “punita” ulteriormente, negandogli benefici riconosciuti a tutti, quando si dimostra il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale.